Art. 2.
(Interventi speciali a
carattere sanitario e socio-assistenziale).

      1. La donna che, durante la gravidanza, sia afflitta da serie difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla gestazione, di carattere medico, economico, sociale, familiare, ovvero nutra timori per le condizioni del nascituro o per l'avvenire proprio o del suo nucleo familiare, ove tali difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture pubbliche o convenzionate presenti nel territorio, ha diritto a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali speciali.
      2. Gli interventi speciali a carattere sanitario sono disposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio,

 

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senza oneri per la gestante ed il suo nucleo familiare. Gli interventi sono disposti con procedura d'urgenza dall'azienda sanitaria locale.
      3. Gli interventi speciali a carattere socio-assistenziale competono ai comuni, mediante delega alle aziende sanitarie locali ed al loro servizio sociale. La regione assegna i fondi occorrenti e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato necessario anticipare in via d'urgenza.
      4. L'azienda sanitaria locale attua gli interventi speciali attraverso le strutture sanitarie pubbliche, o private convenzionate, o private e di volontariato anche non convenzionate, nonché attraverso le strutture socio-assistenziali pubbliche, o convenzionate, o private e di volontariato anche non convenzionate.
      5. Gli interventi speciali sono disposti dalle istituzioni competenti su segnalazione del servizio sociale, o del consultorio familiare, o di strutture sanitarie pubbliche o private, o del medico di base. Tali segnalazioni sono fatte anche dagli organismi privati o di volontariato, agenti senza scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente e della maternità, che operano sul territorio e che hanno richiesto e ottenuto dalla regione l'iscrizione ad uno speciale albo, che deve essere tenuto a cura dell'assessorato all'assistenza.
      6. La gestante e il suo nucleo familiare hanno diritto di scegliere le modalità di attuazione e di fruizione degli interventi speciali.